Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un documento rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; il rilascio di tale certificazione avviene a seguito di un sopralluogo che verifichi il rispetto della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti necessari a proteggere cose e persone. Ha una validità di 5 anni (per alcune attività il termine è di 10 anni), al termine dei quali si dovrà procedere all’invio di una richiesta di rinnovo periodico di conformità.
Il CPI non è obbligatorio per legge per tutti gli edifici, ma solo per quelli che rientrano nell’elenco contenuto nell’Allegato 1 nel D.PR. n. 151 del 1 agosto 2011.
Fuochi di classe A – Fuochi SOLIDI
Generati da combustibili solidi con formazione di brace (con l’esclusione dei metalli). In questa classe rientrano i fuochi generati da materiali quali: legno, carta, materiali tessili, pelli, gomma.
Fuochi di classe B – Fuochi LIQUIDI
Generati da combustibili liquidi e da solidi liquefabili; in questa classe rientrano i fuochi generati da materiali quali: alcol, solventi, oli minerali, idrocarburi, benzine.
Fuochi di classe C – Fuochi di GAS
Generati da combustibili gassosi; in questa classe rientrano fuochi generati da metano, butano, idrogeno, acetilene, propilene.
Fuochi di classe D – Fuochi di METALLI
Generati da metalli combustibili, appartengono a questa classe i fuochi generati da potassio, magnesio, zinco, zirconio, titanio. Le norme ISO prevedono una classificazione maggiormente dettagliata per questa categoria e servono estintori realizzati con polveri speciali.
Fuochi di classe F – Fuochi da OLI e GRASSI vegetali/animali
Classe introdotta con la norma EN 2:2005, è riferita ai fuochi generati da oli combustibili di natura vegetale e/o animale come quelli usati nelle cucine e negli apparecchi di cottura.
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